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Lo statuto dell’associazione Pax Christi – Movimento cattolico internazionale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita la Sezione Italiana che aderisce all’Associazione Pax Christi International. La sezione italiana è di diritto privato nella forma di Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale i cui elementi essenziali sono specificati negli articoli che seguono.

 

ART. 2 – DENOMINAZIONE

L’Associazione assume la denominazione di “PAX CHRISTI – MOVIMENTO CATTOLICO INTERNAZIONALE PER LA PACE APS”, o più brevemente “PAX CHRISTI APS” e nel seguito del presente atto indicata anche come Associazione.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), con i quali operano o ai quali si rivolgono, ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana,  del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o CTS), ivi comprese le sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi decreti attuativi, ed, in quanto compatibili, del Codice Civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, sono necessari per meglio  definire specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione è costituita rispettando i principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

 ART. 3 – SEDE E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

L’Associazione ha sede nel comune di Impruneta (Firenze) frazione di Tavarnuzze, via Quintole per le Rose n. 131.

La sede legale potrà essere trasferita dall’Assemblea Straordinaria. L’eventuale trasferimento della sede all’interno dello stesso comune di Impruneta non comporta modifica al presente Statuto, ma l’obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L’Associazione si articola in Punti Pace, Coordinamenti territoriali, sezioni ed uffici su tutto il territorio nazionale.

L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni con finalità analoghe o affini alle proprie.

 

ART. 4 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

FINALITÀ ED ATTIVITA’

 

Art. 5 -SCOPI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

PAX CHRISTI APS si propone la tutela dei diritti civili tramite l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale per la pace nel mondo. L’azione di PAX CHRISTI APS è finalizzata a testimoniare la pace di Cristo, lavorando con tutti per la pace di tutti. PAX CHRISTI APS fa proprie le finalità di Pax Christi International di edificare un mondo più umano per tutti e dappertutto (Gaudium et Spes, 77), un mondo fondato sul rispetto della vita, della coscienza, dei diritti di ogni essere umano, dei più poveri e degli oppressi, nella promozione della libertà, delle responsabilità politiche e sociali delle persone e delle comunità. Radicata nella Chiesa, popolo di Dio, PAX CHRISTI APS vuole essere un movimento aperto a tutti; nella ricerca instancabile della pace dialoga e collabora con le associazioni e i movimenti cristiani, con gli altri movimenti di pace e con tutti gli uomini di buona volontà, in costante collegamento con il magistero della Chiesa e con l’azione pastorale delle Chiese locali.

PAX CHRISTI APS vuole attuare tali scopi:

  1. a) con la testimonianza dei suoi membri, alla luce della parola di Dio, nello spirito di fraternità e di solidarietà a tutti i livelli;
  2. b) con un esame approfondito dell’ideale cristiano della pace, nel contesto delle situazioni concrete del mondo della Chiesa, con la ricerca degli atteggiamenti evangelici che permettono di realizzarlo e con il riconoscimento, all’interno del movimento, del pluralismo e della diversità come risorsa che arricchisce;
  3. c) con il lavoro per la pace che inizia dal rifiuto assoluto e incondizionato della guerra e di ogni suo preparativo;
  4. d) con il metodo attivo della nonviolenza e lo stile del dialogo franco e costruttivo;
  5. e) con iniziative concrete che promuovono amicizia e dialogo, con azioni nonviolente, con pubblicazioni (in proprio o affidate a terzi), per sensibilizzare l’opinione pubblica, per superare le resistenze delle strutture e degli atteggiamenti che favoriscono tensioni e conflitti;
  6. f) con l’invito ai suoi membri ad impegnarsi personalmente e collettivamente in tutti i campi per la costruzione di un mondo nuovo di giustizia e di pace;
  7. g) con percorsi di educazione alla pace nelle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
  8. h) con corsi e strumenti specifici di formazione;
  9. i) con qualsiasi altra attività culturale e/o ricreativa e con ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento degli scopi sociali.

PAX CHRISTI APS, unita a Pax Christi International, aderisce altresì a tutti gli obiettivi determinati dallo Statuto Internazionale e si conforma alle decisioni del Consiglio Internazionale.

ART. 6 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati e di altri di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Più in specifico, le finalità di cui al precedente art. 5 saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dal CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le attività previste sono:

  1. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all’art. 5, comma 1, lett. v), del CTS:
  • progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, sia propri sia di terzi, finalizzati alla gestione, alla diffusione di dati, documenti ed informazioni in genere tramite centri di documentazione, biblioteche;
  • promuovere, in quanto afferenti all’attività istituzionale, la realizzazione di attività nel settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato;
  1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’art. 5, comma 1, lett. w), del CTS;
  • formazione ed informazione sui temi dell’intercultura, del rispetto dei diritti umani, dell’integrazione sociale e dell’educazione allo sviluppo, sia in Italia che all’estero, con l’organizzazione di eventi, conferenze, corsi, seminari, interventi nelle scuole e nelle università anche con l’utilizzo di tecnologie multimediali e iniziative editoriali;
  • diffondere e promuovere rapporti di equo scambio e di solidarietà tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico anche con la promozione della cooperazione sociale, di forme di commercio equo e solidale e di esperienze di proprietà collettiva e comunitaria;
  • supporto delle scelte di libertà dei popoli oppressi, autodeterminazione e indipendenza economica dei popoli, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale;
  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del CTS:
  • progettare, organizzare ed erogare attività di formazione e valorizzazione delle competenze dei lavoratori, dal personale docente (sia di livello scolastico che universitario) ai lavoratori delle imprese (sia pubbliche che private) di ogni settore economico, perseguendo le finalità e gli scopi della formazione continua lungo l’arco della vita;
  • intraprendere azioni educative e formative che assicurino a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea;
  • promuovere percorsi di educazione per il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e allo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità (locale, nazionale, europea e mondiale);
  • svolgere attività formativa attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa (di appartenenza del discente), sulla base di convenzioni appositamente sottoscritte con il mondo sociale ed economico (altri enti del Terzo Settore, mondo economico, enti pubblici e privati) disponibile ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
  • organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;
  • offrire servizi educativi destinati all’istruzione e formazione tecnica superiore dei giovani;
  • realizzare ogni altro tipo di attività formativa e culturale di interesse sociale con finalità educativa, rivolta alla collettività, nell’ottica della promozione del benessere sociale e dello sviluppo del singolo e del bene comune;
  1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), del CTS:
  • intraprendere azioni, anche in forma progettuale, di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, dell’ambiente e del paesaggio;
  • promuovere e valorizzare il turismo culturale, religioso, sociale e sostenibile;
  • promuovere la formazione, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la promozione della cultura e dell’arte, lo studio dei problemi sociali e del tempo libero legati al patrimonio paesaggistico e culturale;
  • ideare e realizzare progetti per valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio al fine di tutelare, promuovere e valorizzare i beni artistici, culturali, storici, ambientali attraverso la formazione, gestione e diffusione di pratiche ecomuseali partecipate;
  • tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico e storico;
  • tutelare e promuovere il recupero e il restauro dei beni artistici, architettonici, urbanistici e ambientali, nonché svolgere attività di monitoraggio del territorio finalizzato alla sua salvaguardia;
  • tutelare e valorizzare la cultura dell’ambiente e del paesaggio favorendo l’adozione di politiche informative e educative che tengano conto delle esigenze della comunità, del territorio e della socialità urbana, finalizzata al benessere e allo sviluppo sostenibile del territorio;
  • salvaguardare la peculiare identità (biologica, paesaggistica, agroalimentare) del territorio e del suo ecosistema, per proteggere e conservare la biodiversità che determina la specificità di culture e tradizioni;
  1. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), del CTS:
  • progettare e realizzare percorsi di formazione superiore e post-universitaria, autonomamente o in collaborazione con enti terzi, finalizzati alla crescita dell’individuo, al suo arricchimento culturale, alla specializzazione professionale e tecnica, con una visione di educazione alla pace, allo sviluppo sostenibile, al rispetto dei diritti civili, sociali, ambientali e delle pari opportunità;
  1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. h), del CTS:
  • promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale;
  • stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, per l’affidamento di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al presente articolo;
  • prestare forme di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività di ricerca scientifica anche a terzi;
  • realizzare attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, su vari ambiti tematici coerenti con le finalità dell’Associazione;
  • organizzare e realizzare iniziative finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate;
  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all’art. 5, comma 1, lett. i), del CTS:
  • contribuire allo sviluppo culturale e civile dell’uomo e della società, attraverso un’ampia diffusione dell’istruzione, della conoscenza, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili individuali e collettivi;
  • valorizzare l’attività culturale, artistica e professionale dell’uomo nel settore dell’artigianato, artistico e tradizionale, dei beni culturali ed ambientali, del linguaggio visivo e dell’espressione nonché della produzione artistica in genere;
  • divulgare la storia, le tradizioni, la tecnica, i progetti e l’innovazione mediante attività editoriale, conferenze, convegni, workshop e attività didattiche;
  • diffondere, promuovere e tutelare la cultura in ogni sua forma;
  • favorire iniziative utili alla creazione di network e reti, nazionali e internazionali, che incoraggino la conoscenza e l’integrazione delle varie identità e espressioni culturali per approfondire i temi della qualità delle produzioni dell’ingegno umano;
  • promuovere ricerche, idee, buone prassi e buone politiche in materia di gestione del territorio, delle comunità e del patrimonio delle Città, delle Province e delle Regioni secondo un approccio interdisciplinare ed una visione internazionale, al fine di stimolare ed implementare buone politiche di sviluppo innovative, partecipate e sostenibili;
  • organizzare e/o promuovere manifestazioni culturali ed iniziative di ogni genere – a favore di adulti, di bambini e di anziani – autonomamente, per conto di altre associazioni/organizzazioni operanti nella sfera dell’emarginazione, dello svantaggio sociale e dell’handicap o in collaborazione con esse;
  • proporre ed organizzare qualificate manifestazioni espositive anche a carattere fieristico;
  1. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui all’art. 5, comma 1, lett. k), del CTS:
  • valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche;
  • promuovere un turismo di semplice fruizione e accessibile a tutti creando forme di collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
  • accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali, al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all’esperienza della visita e del viaggio, dell’incontro con nuove realtà, dell’intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per la crescita culturale, psicologica e sociale dell’individuo;
  • promuovere attività di turismo sociale e culturale, valorizzando i rapporti con il territorio locale, nazionale e internazionale nelle forme e nei modi più opportuni favorendo anche contatti e collaborazioni con altri settori della cultura, dell’educazione e del tempo libero;
  1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lett. n), del CTS:
  • avviare azioni di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, attraverso il riconoscimento della centralità della persona, nella sua dimensione individuale e comunitaria;
  • promuovere interventi, progetti e azioni finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
  • tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia;
  • prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche;
  1. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché’ di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. o), del CTS:
  • promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, sia in Italia che all’estero, tutelando i diritti di quanti lavorano alle produzioni e attuando politiche anti-sfruttamento;
  • diffondere informazioni, anche tramite la vendita di prodotti, sui meccanismi economici di sfruttamento che generano il sottosviluppo e lo stato di bisogno delle persone deboli e svantaggiate, al fine di favorire nei consumatori la crescita di un atteggiamento consapevole verso il modello economico dominante e la ricerca di inediti esempi di sviluppo;
  • stimolare la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, affinché possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera critica;
  • proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica;
  • favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
  • diffusione delle più ampie conoscenze sul commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
  • svolgere attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, finalizzate a permettere migliori ed eque condizioni di accesso ai mercati;
  • gestire botteghe equo solidali e svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
  1. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lett. s), del CTS:
  • promuovere l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate;
  • svolgere prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
  • realizzare prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  • realizzare progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
  1. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’art. 5, comma 1, lett. z), del CTS:
  • promuovere l’applicazione della legge n.109 del 1996 e successive disposizioni per il recupero, riutilizzo e gestione, con finalità pubbliche e sociali, dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata;
  • promuovere e organizzare azioni di sensibilizzazione, informazione e educazione presso la collettività di attività di prevenzione contro le mafie;
  • operare nell’ambito della promozione sociale e dell’accoglienza nei contesti di marginalità sociale promuovendo attività lavorative oneste e rispettose della legalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’Associazione può richiedere l’accreditamento alla formazione, secondo quanto stabilito dalle normative regionali e nazionali vigenti o certificarsi mediante i requisiti per la gestione dei sistemi qualità in ambito formativo.

 

ART. 7 – ATTIVITA’ DIVERSE

A norma dell’art. 6 del CTS l’Associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

 

TITOLO III

ASSOCIATI

 

ART. 8 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, ne condividono le finalità istituzionali ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche quali associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione, nella forma stabilita dal Regolamento, dovrà contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Nazionale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Nazionale, nel libro degli associati.

L’eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale e comunicato agli interessati entro sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Nazionale, il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea nella prima convocazione successiva al rigetto.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti gli associati sono impegnati a contribuire e incrementare le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, fatti salvi gli eventuali associati dipendenti o con incarichi di prestazione di lavoro autonomo, senza fini di lucro.

Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Nazionale. La quota è annuale, non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa.

ART. 9 – RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:

  1. a) per recesso;
  2. b) per decadenza, a seguito del mancato versamento della quota sociale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
  3. c) per esclusione;
  4. d) per decesso dell’associato persona fisica o per estinzione dell’associato persona giuridica.

Oltre che nei casi stabiliti dalla Legge, l’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Nazionale per i seguenti motivi:

1) comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell’associazione così come individuati nell’art. 5;

2) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle delibere dell’Assemblea.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Nazionale devono essere comunicate mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente all’associato e ratificate nella prima Assemblea utile.

Contro le predette delibere è ammesso ricorso dell’associato al Collegio dei Probiviri, come risultante dal presente Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera. Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri è comunque ammesso il ricorso dell’interessato all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Nazionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato e annotare nel Libro degli Associati.

ART.10 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

  1. a) di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa. L’associato ha diritto di voto se con un’anzianità di iscrizione superiore ai due mesi.
  2. b) di contribuire alla formulazione dei programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  3. c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  4. d) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
  5. e) di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  6. f) di essere informati sulle attività dell’Associazione;
  7. g) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  8. h) di esaminare i libri sociali, facendone richiesta preventiva al Presidente.

Gli associati sono tenuti:

  1. a) a osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
  2. b) a versare la quota associativa secondo le modalità previste dal Regolamento;
  3. c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  4. d) a svolgere la propria attività in modo volontario, personale, gratuito, fatti salvi gli eventuali associati dipendenti o con incarichi di prestazione di lavoro autonomo, senza fini di lucro.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Nazionale.

L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

 

ART.11 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Comitato Esecutivo;
  • l’Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti dell’art. 30 comma 2 del CTS;
  • il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti dell’art. 31 del CTS;
  • il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche di Presidente, Consigliere e Probiviro non prevedono alcun compenso.

La partecipazione alle riunioni e l’espressione del voto potranno essere esercitati anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato o del componente dell’Organo sociale, sia assicurata la possibilità di intervenire da parte dei singoli partecipanti e siano certificabili i voti espressi. Le modalità di svolgimento saranno definite in un apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea degli associati.

ART.12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, secondo le modalità previste dal Regolamento. Le persone giuridiche intervengono in Assemblea tramite il Presidente o un suo delegato.

Ciascun associato ha un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, secondo le modalità previste dal Regolamento e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale, almeno una volta all’anno, mediante avviso spedito a mezzo posta ordinaria o elettronica, o pubblicato sulla stampa associativa, almeno trenta giorni prima dell’adunanza e contenente il luogo, la data e l’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione nonché l’Ordine del Giorno.

Inoltre, l’Assemblea può essere convocata, qualora ne venga fatta richiesta scritta motivata, da un numero di associati non inferiore a un decimo del totale. La richiesta scritta deve contenere l’Ordine del Giorno. In questo caso il Consiglio Nazionale deve convocare l’Assemblea per una data compresa entro sessanta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno il dieci per cento degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

 

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • approfondire e discutere le tematiche inerenti allo scopo dell’Associazione e deliberare sugli indirizzi;
  • approvare la relazione sulle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • approvare il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale;
  • stabilire il numero dei consiglieri nazionali da eleggere da parte del Congresso;
  • deliberare, in caso di richiesta da parte dell’interessato, in merito al rigetto della domanda di ammissione all’Associazione disposto dal Consiglio Nazionale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare un Regolamento, che detti norme per regolare i lavori dell’Assemblea e l’elezione degli Organi sociali e delle altre cariche previste dal presente Statuto;
  • approvare gli altri Regolamenti ritenuti necessari;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Nazionale in caso di urgenza;
  • esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Nazionale;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati;
  • revocare il mandato al Consiglio Nazionale, per gravi motivi;
  • revocare i membri dell’Organo di controllo;
  • revocare, qualora nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Di norma, ogni quattro anni, l’Assemblea Ordinaria assume la forma di Congresso e:

  • elegge i componenti del Consiglio Nazionale;
  • nomina l’Organo di Controllo di cui all’art. 18;
  • nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all’art. 19;
  • elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • elegge i Coordinatori territoriali.

L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • delibera il trasferimento della sede;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Libro delle Assemblee degli Associati e sottoscritto dal Presidente e dal segretario appositamente nominato.

Il Libro delle Assemblee degli Associati è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque associato, previa richiesta scritta al Presidente.

Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

 

Art. 13 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, in qualità di Organo di Amministrazione di PAX CHRISTI APS, è composto dal Presidente, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, e da un minimo di nove a un massimo di quindici consiglieri eletti dall’Assemblea.

L’elezione avviene in base ad un Regolamento approvato dall’Assemblea.

 

Possono essere eletti nel Consiglio Nazionale tutti gli associati aventi diritto, purché non abbiano già svolto due mandati consecutivi (anche non interi) e siano rispettate le norme di cui all’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere Nazionale subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso. In questo caso la convocazione deve essere fissata per una data compresa entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Nazionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti del Consiglio Nazionale:

  • eleggere il Vicepresidente;
  • nominare il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale;
  • provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  • esercitare la guida dell’Associazione seguendo le priorità espresse dall’Assemblea;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stabilire le quote sociali annuali;
  • deliberare la costituzione dei “Punti Pace” e ratificare i loro eventuali Statuti e Regolamenti;
  • deliberare la costituzione dei “Coordinamenti territoriali” e ratificare i loro eventuali Statuti e Regolamenti;
  • studiare tutti gli argomenti di carattere straordinario da sottoporre all’Assemblea;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
  • documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione
  • determinare il programma di lavoro in base alle mozioni scaturite e approvate dal Congresso e dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzandone la spesa;
  • eleggere al suo interno il Presidente nel caso non sia stato nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale adottati dal Comitato Esecutivo per motivi d’urgenza;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro, commissioni, servizi;
  • revocare il Presidente ed il Vicepresidente per gravi motivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Presidente se già presente, altrimenti dal Consigliere che ha avuto più voti e in caso di parità dal Consigliere più anziano.

I verbali del Consiglio saranno redatti su apposito Libro dal segretario verbalizzante appositamente nominato e sottoscritti da questo unitamente al presidente della seduta.

Il Libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio Nazionale è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque associato, previa richiesta scritta al Presidente.

Decade dall’incarico il Consigliere che risulti assente alle riunioni del Consiglio Nazionale per più di due volte consecutive senza giustificato motivo.

Art. 14 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente di norma è un vescovo e la nomina è attribuita, di comune accordo con l’Associazione, alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), come da art. 26, comma 5, del CTS.

In caso di mancata nomina da parte della CEI, il Presidente è eletto al suo interno dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente lo sostituisce con gli stessi poteri.

La sua carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea nel caso sia nominato dalla Conferenza Episcopale italiana o dal Consiglio nel caso sia stato da esso eletto.

Inoltre, il Presidente:

  1. a) presiede l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo;
  2. b) mantiene i legami di comunione con i responsabili delle Chiese Locali e della Conferenza Episcopale Italiana (CEI);
  3. c) provvede alla convocazione del Consiglio Nazionale, a mezzo di lettera spedita con posta ordinaria o elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente il luogo, il giorno, l’ora, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
  4. d) dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Nazionale.

 

Art. 15– COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Coordinatore Nazionale, dal Tesoriere e dai Coordinatori Territoriali.

Il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere ed i Coordinatori territoriali, se non sono anche consiglieri, partecipano senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo provvede all’attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e delibera su tutti gli argomenti aventi carattere d’urgenza.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

I verbali saranno redatti su apposito Libro dal segretario verbalizzante appositamente nominato e sottoscritti da questo unitamente al Presidente della seduta.

Il Libro dei Verbali è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque associato, previa richiesta scritta al Presidente.

 

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, del CTS, l’Assemblea nomina un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, del CTS. L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 30, del CTS, ivi inclusa la revisione legale dei conti al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso l’elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 19.

L’Organo di controllo scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio e comunque alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Nazionale.

 

Art. 17 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del CTS l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 16.

Il Revisore legale scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio e comunque alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Nazionale.

 

Art. 18– COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea degli associati elegge un Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti fra gli associati. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

I verbali saranno redatti su apposito Libro dal segretario verbalizzante appositamente nominato e sottoscritti da questo unitamente al Presidente della seduta.

Il Libro dei Verbali è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque associato, previa richiesta scritta al Presidente.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione e gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

 

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

 

ART. 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • contributi, erogazioni, donazioni, rendite, lasciti, quote e contributi
  • associativi, proventi derivanti da attività;
  • eventuali fondi di riserva.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite a titolo esemplificativo e non esaustivo da:

  • quote sociali annue stabilite dal consiglio nazionale;
  • eventuali proventi derivanti da attività associative;
  • contributi di organismi internazionali;
  • proventi da attività di raccolta fondi come previsto dall’art.7 del codice del terzo settore;
  • proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale così come disciplinato dall’art.6 del codice del terzo settore;
  • donazioni, lasciti, rimborsi e altri proventi provenienti da associati e non associati, enti pubblici o privati.

Art. 20 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare e hanno decorrenza dal 01 gennaio.

 

Art. 21 – BILANCIO D’ESERCIZIO ED INFORMATIVA SOCIALE

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Nazionale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.  Nella Relazione di missione è documentato, a cura del Consiglio Nazionale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 7.

Esso è predisposto dal Consiglio Nazionale, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l’Associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale.

 

 

TITOLO VI

ALTRE REALTA’ ASSOCIATIVE

 

ART. 22 – DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non associati che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione può stipulare accordi professionali.

L’Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari.

I volontari sono associati che per loro libera scelta mettono a disposizione dell’Associazione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso PAX CRISTI APS.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall’art. 18, del CTS.

 

Art. 23 – COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale preferibilmente fra i Consiglieri e in subordine fra gli associati; dura in carica quanto il Consiglio Nazionale che lo ha nominato. Cura la promozione di attività interne ed esterne all’Associazione finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. Coordina l’attività dell’Associazione e mantiene i rapporti con i Punti Pace, i Coordinamenti Territoriali e tutte le altre sedi dell’Associazione e con Pax Christi International. Coordina infine le commissioni di studio e lavoro.

Se non è anche Consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Art. 24 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale preferibilmente fra i Consiglieri e in subordine fra gli associati; dura in carica quanto il Consiglio Nazionale che lo ha nominato.

Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Se non è anche Consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Art. 25 – PUNTI PACE

I Punti Pace sono costituiti con deliberazione del Consiglio Nazionale e operano secondo le modalità previste dal Regolamento.

I Punti Pace possono avere una propria autonomia economica e giuridica e possono operare sulla base di un proprio statuto e regolamento approvati dai propri associati. Lo statuto e il regolamento dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione e devono essere ratificati dal Consiglio Nazionale.

Ogni Punto Pace eleggerà un Referente quale responsabile del Punto Pace stesso. I suoi compiti sono definiti dal Regolamento dell’Associazione.

Ogni costituendo Punto Pace dovrà assumere la denominazione di “PAX CHRISTI APS Punto Pace”, seguita dal nome della città.

I Punti Pace realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano attraverso i loro rappresentanti al rispettivo Coordinamento territoriale.

TITOLO VII

MODIFICHE STATUTARIE

 

ART. 26 – MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria secondo le norme previste dal presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e l’ordinamento legislativo italiano.

 

Art. 27 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti, tenendo conto degli scopi di PAX CHRISTI APS e dell’estraneità agli associati di ogni fine di lucro, sentito anche il parere della Segreteria di Pax Christi International.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore a seguito di delibera assembleare e previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

TITOLO VIII

NORME FINALI

 

ART. 28 – LIBRI ASSOCIATIVI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Nazionale;
  • registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Nazionale;
  • i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e dei Probiviri, tenuti a cura dello stesso Organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

Art. 29 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore vigente ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.