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Regolamento di Pax Christi APS

1 ASSOCIATI

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto “Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, ne condividono le finalità istituzionali ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche quali associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.”

1.1 La domanda di ammissione su apposito modulo dovrà contenere i dati del richiedente ed essere da lui sottoscritta, come da Allegato A modificabile dall’Organo competente.

1.2 La procedura per l’ammissione di nuovi associati e per il rinnovo dell’adesione è definita nell’Allegato A.

1.3 Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto “Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Nazionale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.”

1.4 Nel caso di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato il rigetto al richiedente entro sessanta giorni. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto “il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea nella prima convocazione successiva al rigetto”.

1.5 Per le persone giuridiche dovrà essere indicata una persona fisica quale rappresentante. La persona giuridica godrà dei diritti attivi e passivi, fatto salvo quanto previsto al comma 5.20.

1.6 I dipendenti possono essere associati e per essi valgono i diritti e i doveri previsti per tutti gli associati fatto salvo quanto previsto al comma 5.21.

1.7 Il richiedente ammesso risulterà associato dalla data della delibera dell’Organo preposto.

1.8 La quota associativa, deliberata dall’Organo competente, è annuale, non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa.
1.9 Il richiedente l’adesione all’associazione dovrà versare la quota associativa all’atto della domanda. La quota sarà rimborsata se la domanda è rigettata.

1.10 Il richiedente l’adesione all’associazione dovrà versare la quota associativa intera se la domanda è fatta nel primo semestre, metà della quota se fatta nel secondo. Dall’anno successivo verserà l’intera quota.

1.11 Per gli associati dal 1° gennaio 2024 il rinnovo dell’adesione sarà fatto dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento secondo le modalità previste nell’Allegato A.

1.12 Gli associati prima del 1° gennaio 2024 possono scegliere se versare la quota con le modalità previste al comma 1.11 o continuare a versare la quota associativa alla scadenza della loro iscrizione.

1.13 Per gli associati dal 1° gennaio 2024 è’ ammesso un ritardo nel versamento della quota associativa di 60 giorni dal 31 gennaio, pena la decadenza da associato. Per gli associati prima del 1° gennaio 2024, che non hanno scelto di versare la quota dal 1° dicembre al 31 gennaio, è ammesso un ritardo di 60 giorni, dalla data di scadenza della loro iscrizione, pena la decadenza da associato. La decadenza da associato comporta la decadenza anche da tutti gli organi sociali.

1.14 Per richiedente o associato in difficoltà economiche può essere concesso il versamento di metà della quota associativa. Le modalità per ottenere questo beneficio sono esposte nell’Allegato A.

2 PUNTI PACE
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto “I Punti Pace sono costituiti con deliberazione del Consiglio Nazionale e operano secondo le modalità previste dal Regolamento. I Punti Pace possono avere una propria autonomia economica e giuridica e possono operare sulla base di un proprio statuto e regolamento approvati dai propri associati. Lo statuto e il regolamento dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione e devono essere ratificati dal Consiglio Nazionale. Ogni Punto Pace eleggerà un Referente quale responsabile del Punto Pace stesso. I suoi compiti sono definiti dal Regolamento dell’Associazione. Ogni costituendo Punto Pace dovrà assumere la denominazione di «PAX CHRISTI APS Punto Pace», seguita dal nome della città”.

2.1 I Punti Pace realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano attraverso i loro rappresentanti al rispettivo Coordinamento territoriale.

2.2 Un Punto Pace è riconosciuto dall’Organo competente dopo un anno di impegno per la pace accompagnato dal Coordinatore territoriale o da un Referente di un altro Punto Pace esistente o da una persona designata dall’Organo competente.

2.3 Il Punto Pace dovrà eleggere un proprio Referente e comunicarlo alla Segreteria nazionale. Egli sarà il responsabile del Punto Pace e punto di riferimento nei rapporti tra il Punto Pace e Pax Christi.

2.4 Ogni Punto Pace è costituito da un minimo di tre associati. Il Punto Pace non è più tale se gli associati che lo costituiscono scendono al di sotto di tre. Prima di perdere la qualifica di Punto Pace si attiva la procedura prevista nell’Allegato A.

2.5 Ogni Punto Pace può dotarsi di un suo Regolamento ratificato dall’Organo competente.

2.6 Il Referente invierà annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione consuntiva sulle proprie attività dell’anno trascorso ed è altresì invitato a comunicare le proprie iniziative programmate per l’anno in corso per contribuire ad una maggiore circolazione delle informazioni.

2.7 Il Referente di ciascun Punto Pace, o un suo delegato, parteciperà agli eventuali Coordinamenti territoriali per facilitare il confronto e l’approfondimento delle tematiche sulla pace.

2.8 I singoli associati e i Punti Pace parteciperanno alle attività formative che di volta in volta verranno proposte da Pax Christi o dai Coordinamenti territoriali.

2.9 I Punti Pace sono tenuti ad autofinanziarsi e a concorrere al finanziamento del Movimento

2.10 Il Punto Pace che vuole assumere la personalità giuridica deve dotarsi di uno Statuto e di un Regolamento che dovranno essere ratificati dall’Organo competente di Pax Christi.

 

2.11 Ogni associato del Punto Pace che ha assunto personalità giuridica deve essere associato a Pax Christi APS. Tutti gli associati del Punto Pace con personalità giuridica hanno i diritti attivi e passivi sia nel Punto Pace che in Pax Christi.

3 COORDINAMENTI TERRITORIALI

3.1 I Coordinamenti Territoriali sono istituiti dall’Organo competente su richiesta dei Punti Pace del territorio di riferimento.

3.2 I Coordinamenti Territoriali sono:
– momento di condivisione tra i Punti Pace e anche persone singole sul lavoro che ognuno svolge sul proprio territorio;
– momento di approfondimento tra i Punti Pace e persone singole su tematiche specifiche o attuali;
– momento di confronto tra i Referenti dei Punti Pace per promuovere iniziative in comune con tutti i Punti Pace del territorio e gestire la comunicazione come Coordinamento verso l’ esterno.
3.3 Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il Congresso elegge i Coordinatori Territoriali che durano in carica quattro anni e che possono fare non più di due mandati consecutivi.

3.4 I Coordinamenti Territoriali possono dotarsi di un proprio Regolamento che dovrà essere ratificato dall’Organo Competente.

4 ASSEMBLEA
4.1. L’Assemblea viene convocata annualmente. Ogni quattro anni assume la forma di Congresso.
4.2. Oltre alle funzioni statutarie l’Assemblea costituisce un momento di convivialità per gli associati, di approfondimento e discussione su temi di attualità e/o di interesse e di eventuale presentazione di nuovi Punti Pace.
4.3. L’Assemblea prevede le relazioni del Coordinatore Nazionale e del Tesoriere relative al bilancio. Le Relazioni sono approvate preventivamente dal Consiglio Nazionale.
4.4. L’Assemblea prevede la presentazione del Bilancio Sociale dell’anno redatto dalla Segreteria ed approvato preventivamente dal Consiglio Nazionale.
4.5. I lavori assembleari possono prevedere gruppi tematici. Essi sono chiamati ad esprimere una sintesi delle loro riflessioni che può tradursi in mozioni o raccomandazioni, da sottoporre ad approvazione da parte dell’Assemblea.
4.6. Ulteriori mozioni o raccomandazioni possono essere presentate da almeno dieci associati.
4.7. Il Coordinatore Nazionale con la Presidenza dell’Assemblea raccoglie le mozioni/raccomandazioni presentate, come dai commi precedenti, entro i termini stabiliti dalla Presidenza. La Presidenza ne dà lettura nell’ ordine di presentazione, le pone in discussione dando parola ad uno a favore ed uno contro, stabilendo un tempo di discussione per ciascuna che sia congruo con lo svolgimento dei lavori assembleari, le pone in votazione, proclama il risultato. Le mozioni/raccomandazioni approvate saranno riconosciute come indicazioni programmatiche per l’anno in corso.
4.8. Le riflessioni espresse dall’Assemblea sono di supporto al Consiglio Nazionale e a tutta l’Associazione rispetto alle linee definite dal Congresso e ad argomenti di attualità.
4.9. L’Assemblea, così come il Congresso, di norma sono svolti in presenza. Eccezionalmente possono essere svolte in modalità online o miste a discrezione dell’Organo competente.

5 CONGRESSO
5.1. Il Congresso, oltre a provvedere agli adempimenti propri dell’Assemblea, dà indicazioni sulle linee programmatiche per il quadriennio a venire e provvede all’elezione del Consiglio Nazionale, dei componenti del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 18 dello Statuto ed i Coordinatori Territoriali. Nomina, al ricorrere delle condizioni, l’Organo di controllo di cui all’art.16 dello Statuto e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all’art. 17 dello Statuto.
5.2. In vista del Congresso, il Consiglio Nazionale formula un documento (tesi congressuali) che ne facilita la preparazione, l’approfondimento e la discussione. I singoli associati e i Punti Pace ne fanno oggetto di approfondimento e di studio in vista di proposte congressuali. Le tesi congressuali devono essere presentate agli associati in un tempo congruo prima del Congresso.
5.3. Il Congresso si articola in gruppi di lavoro e in momenti di discussione in plenaria. Gli esiti dei lavori possono prendere la forma di mozione o raccomandazione con le modalità previste ai punti 4.5 e 4.6.
5.4. Il Congresso prevede le relazioni del Coordinatore Nazionale e del Tesoriere, redatte raccogliendo le indicazioni del Consiglio Nazionale. Esse contengono le linee programmatiche per il quadriennio a venire.
5.5. Il Coordinatore Nazionale con la Presidenza del Congresso raccoglie gli esiti delle mozioni approvate e formula di conseguenza le indicazioni programmatiche per il quadriennio.
5.6. Fatto salvo il diritto di voto spettante agli associati, il Congresso è aperto a chiunque.
5.7. Al termine del Congresso è previsto un comunicato finale, formulato dal Coordinatore Nazionale e dalla Presidenza del Congresso.
5.8. Possono essere candidati al Consiglio Nazionale tutti coloro che sono associati da almeno dodici mesi a Pax Christi. I candidati si impegnano a dare priorità all’impegno nell’Associazione durante il mandato come consiglieri. I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di eleggibilità.
5.9. Ciascun Punto Pace può presentare una candidatura. Se ha un numero di associati superiore a dieci può presentare due candidature.
5.10. Ogni Coordinamento Territoriale può presentare una candidatura.
5.11. Ulteriori candidature possono essere presentate se sottoscritte da almeno dieci associati.
5.12. Gli associati possono sottoscrivere più di una candidatura.
5.13. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 22 (ventidue) del giorno precedente le votazioni.
5.14. Possono candidarsi coloro che non abbiano già svolto due mandati consecutivi anche non interi negli ultimi due Consigli Nazionali.
5.15. Ogni avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze pari al massimo alla metà (arrotondata per eccesso) del numero dei consiglieri da eleggere deciso dall’Assemblea.
5.16. Il Consiglio Nazionale uscente nomina una Commissione Elettorale di almeno tre persone, che non sono candidate, associate da almeno tre anni all’Associazione, incaricata del regolare svolgimento delle elezioni e dello spoglio delle schede.
5.17 Il Consiglio nazionale nomina una Commissione Verifica Poteri di almeno tre persone, che non sono candidate, associate da almeno tre anni all’Associazione, incaricata di verificare l’effettiva eleggibilità dei candidati e il diritto al voto degli associati (poteri dell’elettorato attivo e passivo), nonché della risoluzione di eventuali questioni controverse.
5.18. Gli aventi diritto al voto sono gli associati che hanno rinnovato l’adesione entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I nuovi iscritti devono avere un’anzianità di almeno due mesi.
5.19. Gli aventi diritto al voto possono rappresentare per delega al massimo tre associati. I consiglieri non possono avere deleghe. La subdelega non è ammessa.
5.20. Può far parte del Consiglio Nazionale non più di un rappresentante di un associato persona giuridica. In caso di più candidati rappresentanti di un associato persona giuridica, ognuno di essi deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all’incarico qualora non risultasse il primo fra i rappresentanti di associati persone giuridiche risultati eletti.
5.21. Può far parte del Consiglio Nazionale non più di un associato dipendente o con rapporto professionale con Pax Christi. In caso di più candidati dipendenti o con rapporto professionale, ognuno di essi deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all’incarico qualora non risultasse il primo fra i dipendenti o con rapporto professionale risultati eletti.
5.22. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti e in caso di parità di voti il più anziano in iscrizione a Pax Christi e in caso ancora di parità il più giovane in età.

6 CONSIGLIO NAZIONALE

6.1 È membro del Consiglio Nazionale, costituito da un numero di consiglieri definito dall’Assemblea da un minimo di nove ad un massimo di quindici, chi è stato regolarmente eletto, secondo quanto previsto al comma 5.22.

6.2 Decade dall’incarico il consigliere che risulta assente alle riunioni del Consiglio Nazionale per più di due volte consecutive senza giustificato motivo.

6.3 Ogni consigliere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al Consiglio Nazionale nonché per ogni altra attività che svolge su mandato dell’Associazione.

6.4 È facoltà del Consiglio Nazionale invitare a partecipare alle riunioni persone esperte su singoli argomenti in discussione. Salvo diversa valutazione espressa dal Consiglio, la persona invitata verrà ammessa a partecipare alla riunione per la sola discussione del tema per cui è stata invitata. E’ altresì facoltà del Consiglio Nazionale cooptare al suo interno altri associati che partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

6.5 Il Consiglio Nazionale può altresì convocare una riunione allargata ai Referenti dei Punti Pace.

6.6 In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere subentra il candidato non eletto che, all’ultimo Congresso nazionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti fatti salvi i limiti di cui ai commi 5.20 e 5.21.

6.7 Il Consiglio Nazionale può designare il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale anche al di fuori dei suoi membri. In tal caso, il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

6.8 Il Consiglio Nazionale nomina i tre Coordinatori territoriali (Nord-Centro-Sud) come responsabili che, con la Segreteria, seguono le procedure richieste ed i rinnovi delle adesioni per l’area di loro competenza.

6.9 Per un migliore raggiungimento dei propri fini statutari, il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni su tematiche particolari o su obiettivi specifici e ne nomina i componenti, anche al di fuori del Consiglio stesso. Le Commissioni lavorano in stretto raccordo con il Consiglio Nazionale e con il Comitato Esecutivo a cui devono rendicontare in merito al lavoro svolto. Non possono andare oltre il mandato del Consiglio Nazionale che le ha istituite e che ha facoltà di scioglierle in qualsiasi momento.

6.10 Il Consiglio Nazionale nomina rappresentanti dell’Associazione in singole Campagne nazionali e/o Tavoli di lavoro, anche al di fuori del Consiglio stesso.

6.11 Il Consiglio Nazionale può istituire Coordinamenti Territoriali.

6.12 Il Consiglio Nazionale nomina ogni quattro anni il Direttore di “Mosaico di Pace”, riservandosi la facoltà di revocarne il mandato anche prima della scadenza. Il Consiglio inoltre fornisce annualmente al medesimo Direttore indicazioni e suggerimenti in merito alla linea editoriale della rivista. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio Nazionale una relazione sull’andamento della rivista.

6.13 Il Consiglio Nazionale prevede nel bilancio un apposito capitolo di spesa a disposizione della rivista. Se le spese eccedono la dotazione del capitolo il Direttore dovrà chiedere espressa autorizzazione al Consiglio Nazionale per un ulteriore finanziamento. Il Direttore di “Mosaico di Pace” è tenuto a informare puntualmente il Consiglio Nazionale sulla situazione economica della rivista. Il Direttore e i redattori hanno diritto al rimborso delle spese effettuate su incarico della rivista.

6.14 Il Consiglio Nazionale nomina ogni quattro anni uno o due referenti per la Casa per la Pace, anche non Consiglieri purché associati, che si fanno garanti della gestione della Casa per la Pace in continuità con i valori istituzionali di Pax Christi. Per svolgere la loro funzione i referenti nominati potranno utilizzare uno staff o un responsabile in loco e il personale necessario in conformità con la normativa vigente. I referenti riferiranno annualmente al Consiglio Nazionale.

6.15 Il Consiglio Nazionale ogni quattro anni nomina tre delegati per il Consiglio direttivo del Centro Studi Economico-Sociali per la Pace, anche al di fuori del Consiglio stesso. Almeno una volta l’anno, il Consiglio Nazionale presenta al Centro Studi i propri suggerimenti sulle riflessioni e i temi da affrontare nel corso dell’anno, al termine del quale sarà condivisa tra Consiglio Nazionale e Centro Studi una valutazione complessiva delle attività svolte.

7 COMITATO ESECUTIVO

7.1 Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il Vice-Presidente, il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere, i Coordinatori Territoriali. In relazione agli argomenti da trattare possono essere invitati i Referenti di Campagne o di Gruppi di lavoro

7.2 Il Comitato Esecutivo si riunisce per preparare la riunione del Consiglio Nazionale e per ogni altra situazione ritenuta necessaria o opportuna. Riferisce del proprio operato al Consiglio Nazionale e sottopone a ratifica le eventuali delibere adottate.

7.3 Le spese sostenute dai membri del Comitato Esecutivo per l’espletamento delle loro funzioni sono a carico dell’Associazione.

7.4 Previo invio della richiesta e del preventivo di spesa, il Comitato Esecutivo si riserva di autorizzare e finanziare l’acquisto di attrezzature che, anche se utilizzate dai singoli associati, ritiene vengano usate in modo prioritario per le esigenze dell’Associazione. Tali attrezzature rimarranno di proprietà dell’Associazione.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Congresso il 6 aprile 2025 e sostituisce il precedente approvato in data 27 marzo 2021.