Marco Mascia
Abbiamo chiesto al professor Marco Mascia, Presidente del Centro Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca“ di Padova un suo contributo di sintesi sul Diritto Umanitario e Internazionale, temi che ricorrono in questi tempi di declino della legalità internazionale. Lo ringraziamo per la collaborazione.
Le Istituzioni
All’indomani della Seconda Guerra Mondiale viene creata un’architettura multilaterale a raggio d’azione universale e regionale senza precedenti nella storia delle relazioni internazionali con il compito di prevenire i conflitti, mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovere il rispetto dei diritti umani, stabilire regole di convivenza pacifica.
Al centro dell’ordine mondiale viene posta l’ONU con il suo sistema di Agenzie specializzate (UNESCO, OMS, OIL, FAO, ecc.). Un primo embrione di governo mondiale.
Nascono le organizzazioni regionali-continentali di natura politica: Lega degli Stati Arabi (1945), Organizzazione degli Stati Americani (1948), Consiglio d’Europa (1949). Nel 1963 viene creata l’Organizzazione dell’Unità Africana (dal 2002 Unione Africana) e nel 1967 l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.
Nel 1951 prende avvio il processo di integrazione economica europea.
Nel 1949 il blocco occidentale istituisce il Patto Atlantico e nel 1955 il blocco sovietico dà vita al Patto di Varsavia, due alleanze militari che, attraverso la reciproca minaccia dell’uso della forza militare, formalizzano la strategia della deterrenza.
Nel 1975 con l’Atto finale di Helsinki prende avvio il sistema della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che, dopo la caduta del Muro di Berlino, viene trasformata nell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Il Diritto
Questa complessa architettura multilaterale avvia un processo di “standard setting” ovvero di elaborazione di norme giuridiche internazionali. Il quadro di riferimento è quello inscritto nella Carta delle Nazioni Unite dove per la prima volta nella storia dei trattati si affermano principi nuovi, rivoluzionari rispetto all’ordine di Vestfalia: divieto della minaccia e dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, soluzione pacifica delle controversie, cooperazione internazionale, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli.
Nel 1948 con la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani prende avvio il processo di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani. L’ONU diventa il cantiere universale per lo sviluppo di un corpo organico di norme giuridiche in materia i cui pilastri sono rappresentati dai due Patti internazionali rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966). I mattoni di questa costruzione sono le tante convenzioni giuridiche internazionali in materia: da quella contro la discriminazione razziale a quella contro la discriminazione nei confronti della donna; da quella contro l’apartheid a quella contro la tortura; da quella sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a quella sui diritti delle persone con disabilità. Si aprono anche alcuni cantieri regionali-continentali. Convenzioni sui diritti umani vengono adottate dal Consiglio d’Europa (1950), dall’Organizzazione degli Stati Americani (1969), dall’Organizzazione per l’Unità Africana (oggi Unione Africana) (1981), dalla Lega degli Stati Arabi (2004).
Insomma, prende forma il (nuovo) Diritto internazionale dei diritti umani, quello che possiamo considerare la prima parte di una costituzione mondiale, con al centro non la sovranità degli stati e la realpolitik ma la persona umana e i popoli. Un diritto per la vita e per la pace, che ripudia la guerra e che si applica sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. La spina dorsale dell’ordine mondiale.
All’indomani della SGM gli Stati decidono anche, in ossequio al principio di sovranità, di stabilire delle norme giuridiche da applicare in tempo di guerra, il cosiddetto ius in bello. Con le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977, si sviluppa il Diritto internazionale umanitario con il nobile (ma impossibile) obiettivo di “umanizzare” la guerra, sottoponendo a comuni principi appunto di umanità l’esercizio dello ius ad bellum dei singoli stati. Dunque un diritto che non proscrive la guerra, ma obbliga i belligeranti a proteggere in modo particolare i malati, i feriti, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali, a rispettare regole relative al trattamento dei prigionieri di guerra e a protegge da atti di violenza e dall’arbitrio i civili che si trovano in mano nemica o in territorio occupato.
La “fecondità irenica” del diritto internazionale dei diritti umani ha portato negli anni ’90 del secolo scorso alla nascita di un terzo, rivoluzionario capitolo del Diritto internazionale generale, quello del Diritto penale internazionale. Rispettivamente nel 1993 e nel 1994 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce il Tribunale ad hoc per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella ex Jugoslavia e il Tribunale ad hoc per i crimini commessi in Ruanda. Pochi anni dopo, nel 1998, la Conferenza diplomatica di Roma adotta lo Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma). Si verifica così il passaggio da strutture giudiziarie temporanee ad hoc a un’istituzione giudiziaria permanente.
Prende forma un insieme di norme giuridiche che stabiliscono l’universalità della giustizia penale internazionale e enunciano un principio che sta alla radice di qualsiasi sistema politico democratico: “la legge è uguale per tutti”. In virtù di queste norme vengono emessi mandati di cattura internazionali per capi di stato o di governo soprattutto africani e, come noto, recentemente nei confronti del Presidente della Russia Putin, del Primo Ministro israeliano Netanyahu e di alcuni leaders politici e militari di Hamas.
La Corte Penale Internazionale, con competenza a raggio mondiale, si avvale sia del Diritto internazionale umanitario sia del Diritto internazionale penale sia del Diritto internazionale dei diritti umani.
I fatti
0 Con la caduta del Muro di Berlino e la disintegrazione dell’Unione Sovietica i paesi “occidentali” avrebbero potuto e dovuto aprire una nuova stagione delle relazioni internazionali potenziando e democratizzando il sistema multilaterale sulla base del diritto internazionale che quello stesso sistema aveva generato e mettendo in funzione il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite che durante l’era bipolare non era stato possibile implementare. Ma la storia ha preso un altro corso.
1 Inizia l’era delle “guerre facili”: prima guerra del Golfo, guerre nella ex Jugoslavia, guerra della NATO contro la Serbia, invasione dell’Afghanistan da parte di Stati Uniti e Regno Unito e poi intervento diretto della NATO, guerra preventiva contro l’Iraq di un coalizione multinazionale guidata dagli Stati Uniti e alla quale hanno partecipato molti paesi europei tra cui l’Italia, guerra della NATO contro la Libia, …..
Questa era va di pari passo con una crescente insofferenza nei confronti del multilateralismo e del diritto internazionale che nel tempo si traduce in un vero proprio disimpegno nei confronti dell’ONU.
2 L’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, Stato indipendente dal 1991, costituisce una violazione dei principi e delle norme della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale: rispetto della sovranità statale, divieto di minacciare e usare la forza, obbligo di risolvere pacificamente le controversie, diritto all’autodeterminazione dei popoli, rispetto dei diritti umani. Costituisce altresì la violazione degli accordi multilaterali relativi alla istituzione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché la violazione del «memorandum» di Budapest del 1994 e due trattati bilaterali, quello di amicizia Russia-Ucraina del 1997 e quello sulla flotta russa in Crimea del 2010.
Dal punto di vista del diritto internazionale, la Russia è uno stato fuorilegge e l’Ucraina ha il diritto di difendersi ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite che riconosce il “diritto naturale di autotutela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”. Il Consiglio di sicurezza non ha potuto prendere le “misure necessarie” perché bloccato dal veto della Russia.
Difendere l’Ucraina è giusto. Ma continuare la guerra è il modo sbagliato per farlo. Dopo oltre tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti e di feriti non possiamo lasciare che la carneficina continui e che l’Europa precipiti in uno stato di guerra permanente e in una devastante corsa al riarmo. Rifiutiamo la posizione dell’UE ribadita in tutti i documenti delle istituzioni europee secondo cui bisogna “costruire la pace con la forza” e stare “con l’Ucraina fino a quando sarà necessario”.
3 Come la Russia, anche lo Stato di Israele è uno Stato fuorilegge. Il suo Primo Ministro Netanyahu è ricercato dalla Corte penale internazionale (CPI). Le accuse sono gravissime. Il procuratore della CPI nel formulare la richiesta per un mandato d’arresto nei confronti di Netanyahu scrive che esistono “ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu (e Gallant, ndr) sono responsabili penalmente, ai sensi delle norme del Diritto internazionale umanitario, del Diritto penale internazionale e del Diritto internazionale dei diritti umani, di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi sul territorio dello Stato di Palestina (nella Striscia di Gaza) almeno dall’8 ottobre 2023”. Le prove raccolte, sostiene la Corte, tra cui testimonianze, materiale multimediale verificato e immagini satellitari, indicano che Israele ha deliberatamente e sistematicamente privato i civili di Gaza di risorse essenziali per la sopravvivenza umana.
Lo Stato di Israele sta violando tutte le norme delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani che ha ratificato: per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (ratificata 1950), sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ratificata il 1979), Patto internazionale sui diritti civili e politici (1991), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1991), contro la discriminazione nei confronti delle donne (1991), contro la tortura (1991), per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1991), per i diritti delle persone con disabilità (2012).
Lo Stato di Israele sta violando le principali fonti del diritto internazionale umanitario, in particolare, le 4 Convenzioni di Ginevra e i due Protocolli aggiuntivi del 1977. In particolare sta violando i principi di distinzione, di precauzione negli attacchi e di proporzionalità, che sono i capisaldi del diritto internazionale umanitario. L’art. 48 del I protocollo di Ginevra, intitolato “regola fondamentale” statuisce che “allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”.
Lo Stato di Israele non ha fatto nulla per adempiere all’ordinanza del 26 gennaio 2024 (e quelle successive) della Corte internazionale di giustizia, massima giurisdizione mondiale indipendente e imparziale, con la quale la Corte intima ad Israele di rispettare la Convenzione contro il genocidio.
La Relatrice speciale delle NU sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, Francesca Albanese, così ha intitolato i suoi ultimi due rapporti: “Anatomy of a Genocide” e “From economy of occupation to economy of genocide”.
La gravità della situazione è stata drammaticamente denunciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in apertura dell’Assemblea generale il 24 settembre 2024 quando ha affermato che: “Un numero crescente di governi si sente in diritto di calpestare il diritto internazionale, violare la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali sui diritti umani e le decisioni dei tribunali internazionali senza che nulla accada”.
Il diritto internazionale è sotto le macerie di Gaza e di Kiev. La legge della forza ha preso il sopravvento sulla forza della legge.
4 La Corte Penale Internazionale, le Nazioni Unite e i suoi sistemi di garanzia dei diritti umani sono sotto attacco. Siamo difronte ad un atto eversivo pari ad un colpo di stato. Un colpo di stato internazionale contro la giustizia, la legalità democratica e il diritto internazionale. E dunque contro la libertà e la pace.
L’adozione di misure sanzionatorie contro la Corte Penale Internazionale, i suoi giudici e il suo personale, e contro coloro che cooperano con essa in conformità con lo Statuto di Roma (1998), in particolare contro Francesca Albanese Relatrice speciale delle NU sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, rappresenta un attentato gravissimo allo stato di diritto internazionale e all’architettura multilaterale il cui ruolo è fondamentale per promuovere la pace e la sicurezza globale.
La Corte Penale Internazionale è uno strumento di giustizia internazionale che trova il suo fondamento giuridico nella Carta delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. La sua legittimità e capacità d’azione va difesa, costi quel che costi, insieme al diritto internazionale dei diritti umani: un diritto per la sicurezza umana che ha come soggetto primario la persona e i gruppi umani, non più lo Stato. Un diritto che impone agli Stati il dovere di promuovere e salvaguardare la vita e la pace.
5 L’impunità dilaga! L’impunità, che è l’ostacolo più grande alla giustizia e alla riparazione per le vittime e i sopravvissuti alle violazioni dei diritti umani e ai crimini di guerra e contro l’umanità, sta minando la fiducia nelle istituzioni politiche e nei principi di democrazia e stato di diritto a livello nazionale e internazionale.
La responsabilità di indagare e punire i crimini è un obbligo giuridico per gli Stati. Né la ragione politica né la ragion di Stato possono essere invocati per non rispettare questo obbligo. Nessuno può essere al di sopra della legge.
6 L’UE e i suoi stati membri hanno adottato una politica del doppio standard: si alle sanzioni contro la Russia, no alle sanzioni contro Israele, si all’embargo di armi contro la Russia non all’embargo di armi contro Israele, si al mandato d’arresto internazionale contro Putin, no al mandato d’arresto internazionale contro Netanyahu, si a sospendere i rapporti accademici con le università russe, no a sospendere i rapporti accademici con le università Israeliane, …
L’UE ha perso tutta la sua credibilità internazionale di attore civile (economico, commerciale, culturale) di soft power a sostegno del diritto internazionale dei diritti umani, della diplomazia preventiva e del multilateralismo. Ha tradito il suo mandato originario che è quello per il quale è stata creata: costruire un ordine di pace in Europa.
Oggi l’UE è sempre più determinata a difendere i rispettivi confini nazionali per evitare che le persone che cercano di fuggire dalle guerre e dalla fame possano arrivare da noi, anziché spegnere gli incendi lavorando per la pace e il rispetto di tutti i diritti umani per tutti.
Conclusione
L’Europa che vogliamo è l’Europa che avvia un negoziato globale per la pace e la giustizia sociale internazionale. E’ l’Europa determinata “a salvare le future generazioni dal flagello della guerra e a riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana” come recita il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite. E’ l’Europa che fa della giustizia penale internazionale una delle sue priorità. E’ l’Europa non dei doppi standards ma della legge uguale per tutti. E’ l’Europa che vuole dare piena attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 come previsto dall’Agenda delle Nazioni Unite. E’ l’Europa dei diritti fondamentali, dello stato sociale, della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione.
L’Europa che vogliamo è un’Europa di pace, determinata a costruire un ordine mondiale più giusto, pacifico e democratico centrato sulle Nazioni Unite e sul diritto internazionale dei diritti umani, sulla solidarietà e la cooperazione internazionale. Decisa a promuovere il disarmo e a combattere la fame, la sete, le malattie e la povertà promuovendo un’economia di pace e giustizia.
Abbiamo bisogno di un’Europa che sappia agire non in base alla legge della forza ma con la forza della legge. In questa prospettiva, l’ONU, istituzione multilaterale per antonomasia, è indispensabile per gestire l’ordine mondiale nel rispetto di “tutti i diritti umani per tutti”. Occorre senza indugio perseguire il duplice obiettivo del potenziamento e della democratizzazione della massima organizzazione mondiale.
La via giuridica e istituzionale alla pace, con al centro l’architettura multilaterale e il diritto internazionale dei diritti umani generato all’indomani della Seconda guerra mondiale, è la bussola che l’Unione Europea deve seguire se vuole continuare ad esistere.
La via della pace è la via della legalità, della nonviolenza, del diritto internazionale e del multilateralismo. Ridiamo forza alle Nazioni Unite nell’anno del suo 80° anniversario. Organizziamo una nuova Conferenza di Helsinki che, come 50 anni fa, dia nuovo avvio alla costruzione in Europa di un nuovo sistema di sicurezza comune, dall’Atlantico agli Urali, basato sul disarmo, i diritti umani, il diritto all’autodeterminazione dei popoli e i diritti delle minoranze. Di tutto questo discuteremo dal 9 al 12 ottobre 2025 in occasione dell’Assemblea dell’ONU dei Popoli e della Marcia Perugia – Assisi della Pace e della Fraternità che vedranno la partecipazione di rappresentanti di movimenti, associazioni, sindacati, organizzazioni nongovernative, istituzioni nazionali e internazionali per i diritti umani, enti locali, media, università e centri di ricerca provenienti da oltre cento paesi di tutti i continenti. Tra loro ci saranno vittime della miseria, delle guerre, della violenza e del cambiamento climatico e difensori dei diritti umani, dell’ambiente e del clima che testimoniano l’impegno civile per affrontare i grandi problemi globali del nostro tempo.



