Come spesso accade in Italia, fra le maglie di alcuni decreto legge, si nascondono ‘noticelle’ che vanno a minare altre leggi.
In questo caso, il decreto fiscale del 26 ottobre 2019 (n° 124) approvato ed entrato in vigore in ottobre, contiene un articolo (il n°55) che va potenzialmente ad interferire con la legge 185/90.
Ecco il link al decreto ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124) di cui sotto riportiamo l’articolo 55 in forma integrale:
All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.».